STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organigramma

Membri del Consiglio Direttivo

In carica dal 

PRESIDENTE: Rocco Santamaria 

VICE PRESIDENTE: Gaetano Grimaldi 

TESORIERE: 

SEGRETARIO: 

CONSIGLIERI:

Per comunicare con il Consiglio Direttivo si può scrivere all’indirizzo mail: direttivo@assoege.it

Chi è e cosa fa il comitato tecnico scientifico 

Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)   è composto da professionisti di alto profilo che garantiscono il rigore scientifico e l’aggiornamento tecnico dell’associazione: 

Finalità e Attività del Gruppo di Lavoro FederEGE

In conformità con il regolamento interno, il gruppo di lavoro è incaricato di perseguire i seguenti obiettivi:

  • Pianificazione Formativa: Elaborare e strutturare il programma annuale di aggiornamento professionale dedicato agli associati.

  • Analisi Normativa: Esaminare l’evoluzione del quadro legislativo per redigere e proporre documenti consultivi e di approfondimento.

  • Divulgazione Scientifica: Curare la pubblicazione dei risultati dei lavori e delle ricerche condotte dal gruppo.

  • Revisione Tecnica: Analizzare, valutare e validare studi, pareri, articoli e analisi tecniche riguardanti il settore dell’efficienza energetica e della gestione dell’energia.

  • Presidio Istituzionale: Monitorare costantemente i documenti e le bozze normative sottoposte a inchiesta pubblica dagli organismi istituzionali competenti.

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Con la presente comunicazione, FEDEREGE (Associazione Esperti Energia) conferma l’assoluto obbligo per ciascun iscritto di rispettare i Codici Deontologici sottoscritti con il proprio Ente Certificatore al momento del conseguimento della qualifica di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), in conformità alla norma UNI CEI 11339.

Avendo esaminato l’accuratezza e la completezza dei Codici Deontologici adottati dagli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA, FEDEREGE ha scelto di non istituire un proprio codice autonomo. L’associazione delega pertanto la verifica del rispetto di tali norme di comportamento direttamente agli Enti Certificatori di riferimento.

Da parte sua, FEDEREGE si impegna a svolgere un ruolo attivo di vigilanza sulla condotta professionale dei propri soci. Nel caso in cui vengano riscontrati comportamenti non conformi ai codici sottoscritti con gli enti di certificazione, l’associazione provvederà a segnalarli tempestivamente agli organismi competenti.

 

Download Documento: Per scaricare la delibera ufficiale in formato completo, accedi con le tue credenziali all’Area Riservata del sito.

STATUTO FEDEREGE
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita un’associazione a carattere culturale, senza fine di lucro, denominata “FEDEREGE– ASSOCIAZIONE ESPERTI GESTIONE ENERGIA” (in breve FEDEREGE), con sede in……….
L’associazione può aprire sedi secondarie previa delibera del Consiglio Direttivo acquisita con l’unanimità dei suoi componenti.
L’associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099.

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE

L’associazione si propone di:
● valorizzare e promuovere le figure degli Esperti nella Gestione dell’Energia (EGE)
certificati ai sensi della norma UNI CEI 11339 da parte terza accreditata;
● creare e mantenere un network tra gli associati con finalità di confronto e diffusione di
informazioni di carattere tecnico, scientifico e normativo nel settore di interesse; la
diffusione delle informazioni al di fuori del network tra gli associati sarà subordinata
all’autorizzazione scritta del titolare delle informazioni stesse;
● favorire e diffondere lo sviluppo della cultura dell’efficienza energetica presso istituzioni ed
imprese, nazionali, comunitarie e internazionali;
● promuovere un dialogo istituzionale con i referenti delle politiche energetiche a livello
nazionale e locale;
● favorire la definizione di accordi di interesse comune tra gli associati ed altre
organizzazioni ed enti, pubblici e privati;
● implementare e diffondere ogni tipologia di strumento, sia di carattere intellettuale che
tecnico, atto a perseguire obiettivi di Efficienza Energetica quali, in via non esaustiva,
diagnosi energetiche, benchmark, sistemi di rilevazione ed analisi, contratti legati a indici
di performance, ecc.;
● tutelare, in ogni sede, gli interessi professionali, economici e tecnici degli EGE associati,
potendone anche assumere la rappresentanza;
● concorrere all’analisi e alla soluzione delle problematiche inerenti l’Oggetto Sociale, con
particolare attenzione alle riforme legislative, nazionali e comunitarie, e della
regolamentazione del settore dell’efficienza energetica;
● compiere ogni ulteriore attività funzionale agli scopi indicati.

ART. 3 – ASSOCIATI

Possono presentare la domanda di ammissione all’associazione in qualità di Socio Ordinario le
persone fisiche in possesso dei requisiti di certificazione descritti all’oggetto sociale.
Chiunque, persona fisica o giuridica o ente, pur privo dei requisiti di certificazione, che manifesti
interessi comuni a quelli perseguiti dall’associazione, può chiedere l’ammissione in qualità di
Socio Sostenitore o di Socio Affiliato.
L’ammissione all’associazione, nelle 4 diverse tipologie sotto riportate, viene insindacabilmente

valutata da parte del Consiglio Direttivo, il quale può deliberare altresì l’ammissione di Soci
Onorari.
Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Le categorie di associati sono:
1. Soci Ordinari: i soci fondatori e gli associati in possesso della certificazione EGE da
parte terza accreditata.
2. Soci Onorari: persone fisiche e giuridiche che si siano distinte per un forte impegno nella
divulgazione, ricerca e supporto allo sviluppo della tematica ambientale e dell’efficienza
energetica.
3. Soci Sostenitori: coloro che, anche in assenza dei requisiti di certificazione, avendo
interesse alla divulgazione dei temi associativi, sottoscrivono la quota stabilita.
4. Soci Affiliati: coloro che, pur non avendo o non avendo rinnovato la certificazione,
partecipano alle attività impegnandosi a conseguirla o rinnovarla entro 1 anno.
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, non trasferibile e il mancato invio delle
dimissioni entro il 31 ottobre comporta il rinnovo automatico per l’anno successivo con l’obbligo
di versamento della quota. I soci non in regola con i pagamenti non hanno diritto di voto.

ART. 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E PROCEDIMENTO

Le domande di ammissione devono contenere i dati anagrafici, la residenza, i contatti completi,
la documentazione della certificazione EGE (per i soci ordinari) e l’accettazione incondizionata
dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande e, in caso di esito positivo, il richiedente ha 15
giorni per versare la quota annuale. Il numero degli associati è illimitato.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati in regola con i pagamenti hanno il diritto di partecipare all’Assemblea,
accedere agli atti dell’associazione (compresi quelli contabili) ed essere informati sulle attività. I
soli soci ordinari hanno il diritto di elettorato passivo per il Consiglio Direttivo.
I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, mantenere la riservatezza sui documenti interni,
corrispondere la quota annuale, comunicare variazioni dei propri requisiti e astenersi dall’agire
in nome e per conto dell’associazione senza esplicita delega.

ART. 6 – RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Il recesso deve essere comunicato tramite mezzo legale entro il 31 ottobre. Non dà diritto alla
restituzione delle quote né a diritti sul patrimonio sociale. I motivi includono dimissioni
volontarie, indegnità o perdita dei requisiti.

ART. 7 – ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L’esclusione è deliberata per gravi motivi, tra cui il mancato versamento della quota annuale.
L’associato può fare ricorso all’Assemblea, sospendendo l’efficacia del provvedimento fino alla conferma della stessa.

ART. 8 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è composto dalle quote associative, dotazioni dei fondatori, elargizioni di terzi,
proventi delle attività e rendite patrimoniali. È vietata la divisione del patrimonio o il rimborso delle quote durante la vita dell’associazione.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi di FEDEREGE sono:
● L’Assemblea degli associati;
● Il Consiglio Direttivo;
● Il Presidente e i Vice-Presidenti;
● Il Segretario;
● Il Tesoriere;
● I Comitati Tecnici / Commissioni Tecniche.

ART. 10 e 11 – ASSEMBLEA E CONVOCAZIONE

L’Assemblea è composta dai soci ordinari in regola con i pagamenti. Le altre categorie
partecipano senza diritto di voto. Viene convocata dal Consiglio Direttivo con almeno 15 giorni
di preavviso tramite raccomandata, fax, PEC o altri canali regolamentati. Sono ammesse fino a
un massimo di tre deleghe per associato.

ART. 12, 13 e 14 – VOTAZIONI, ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo scrutinio segreto deliberato dai 2/3
dei presenti. L’Assemblea Ordinaria approva i bilanci ed elegge il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento.
Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento occorre il quorum costitutivo della prima
convocazione e il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, inclusi la metà dei soci
fondatori.
ART. 15 e 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO:
COMPOSIZIONE E POTERI
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 10 membri scelti tra i soci ordinari, dura in carica 4
esercizi ed è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera a
maggioranza semplice su quote, ammissioni, regolamenti e gruppi di lavoro. Con la
maggioranza dei 3/4 nomina o revoca il Presidente.
ART. 17 e 18 – RIUNIONI E PRESIDENTE

Il Consiglio si riunisce almeno trimestralmente, anche in modalità video/teleconferenza. Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, vigila sul rispetto dello spirito
associativo e dura in carica per un mandato di 4 esercizi, con possibilità di rielezione.
ART. 19, 20 e 21 – TESORIERE, COMMISSIONE
TECNICA E COLLEGIO ARBITRALE
Il Tesoriere cura la contabilità e i bilanci. Le Commissioni Tecniche vengono istituite a tempo
determinato per studi specifici. Qualsiasi controversia interna sarà devoluta a un Collegio
Arbitrale composto da 3 arbitri che giudicheranno “ex bono et aequo” secondo le regole del
Tribunale di Verona.
ART. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 – NORME FINALI
Lo Statuto si modifica su richiesta del Consiglio o di 1/3 dei soci. In caso di scioglimento, il
patrimonio residuo sarà devoluto a organizzazioni non lucrative o di pubblica utilità. È vietata la
distribuzione di utili. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Per quanto non espresso, si
applicano le disposizioni del Codice Civile.

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